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Certificato di regolare esecuzione dei lavori PDF Stampa E-mail
Scritto da amministratore   
lunedì 29 dicembre 2008

images_1.jpgE' stata pubblicata sulla GU n. 295 del 18 dicembre 2008 la Determinazione n.6 dell’8 ottobre 2008, dalla quale risulta chiara l'indispensabilità dell'espressa dichiarazione di «buon esito», che deve essere riportata in calce ai certificati di esecuzione dei lavori, affinché tali documenti siano proficuamente utilizzabili per il conseguimento dell'attestato di qualificazione.

Il significato della dichiarazione di 'buon esito' investe - senza alcun dubbio - l'aspetto prettamente 'tecnico' dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste, ma si estende anche al rapporto di assoluta correttezza che l'appaltatore deve garantire nei confronti del la committenza. Pertanto, è stato espresso I'avviso che "per i lavori relativi ad appalti per i quali è sopravvenuta una rescissione contrattuale non possono essere rilasciati i certificati di esecuzione e qualora rilasciati non possono essere valutati ai fini della qualificazione".

Oltre queste indicazioni di carattere generale, vi e' poi la seguente disposizione settoriale legata all'esecuzione dei lavori ricadenti nelle categorie OG 2, OS 2 e OS 25: fatto salvo il caso in cui l'organo preposto alla tutela funge anche da stazione appaltante, in calce al certificato di esecuzione dei lavori dovranno comparire due distinte dichiarazioni di 'buon esito'; in mancanza di questo 'nulla osta' rilasciato dall'organo preposto alla tutela, risulta precluso I'utilizzo dei certificati di esecuzione dei lavori nelle categorie che descrivono gli interventi sui beni immobili tutelati.

Ultimo aggiornamento ( martedì 30 dicembre 2008 )
 
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